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Campagna di prevenzione 2023 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie
IL SINDACO
VISTA la Legge Regionale nr. 28 dell’11 giugno 1997, con la quale si dettano “Nuove norme per la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali di colture cerealicole”;
VISTA la L. R. n. 22 del 21/6/2002 la quale apporta modifiche ed integrazioni alla L. R. 11/6/1997, n.28;
VISTA la Legge Regionale 10/11/98, n.42, recante “Norme in materia forestale” ed in particolare l’articolo11–Servizio Antincendio;
VISTA la Legge Regionale 22/02/2005 n.13, “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;
VISTA la Legge 21/11/2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.118 del 14.06.2023 con il quale viene fissato il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi dal 1° Luglio al 15 Settembre 2022;
VISTA la nota Prot. n. 0041524 del26.05.2023, con la quale la Prefettura di Potenza Ufficio Territoriale del Governo comunica che il Gabinetto del Ministero dell’Interno, con circolare n. 14522/114/113/Uff.III - Prot. Civ. del 22.05.2023, ha reso note le “Raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, in zone di interfaccia urbano – rurale e ai rischi conseguenti”;
VISTI gli artt. 50, comma 5 e 54 del D.Lgs 18/08/2000, nr. 267es.m.i.;
VISTA la Legge 15/05/1997, nr.127 e s.m.i.;
VISTA la Legge nr. 241/90 e s.m.i.;
ORDINA CHE
- in tutto il territorio del Comune di Rapone, per l’anno in corso, il periodo a rischio di incendio boschivo è fissato dal 01 luglio 2023 al 15 settembre 2023 e, pertanto, nei boschi e nelle zone immediatamente adiacenti sono vietate tutte le azioni determinanti anche solo potenzialmente l’innesco di incendio. A carico dei trasgressori verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13 e all’art. 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353;
- la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali potrà avere inizio solo dal 1° agosto 2023 in tutto il territorio comunale;
- il processo di bruciatura, dall’accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo, coadiuvato da idoneo personale;
- le operazioni di bruciatura, con totale spegnimento, devono essere effettuate esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 04.00 e totale spegnimento entro le ore 10.00, sempre in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento;
- Il proprietario o conduttore del fondo, non oltre dieci giorni dalla conclusione della mietitrebbiatura, deve praticare lungo il perimetro una apposita “precesa” compresa tra sette e dieci metri, la stessa deve essere priva di residui vegetali o stoppie affioranti. Nel caso di fondi con superficie inferiore ad un ettaro o di superficie cerealicole contigue con altre, condotte da soggetti diversi, la precisa può essere ridotta a metri cinque, limitatamente alle linee di confini comuni;
- La precesa deve essere compresa fra metri dodici e metri quindici, qualunque sia l’estensione, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbondanti o adiacenti strade;
- Il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare comunicazione al Comando Carabinieri Nucleo Forestale competente territorialmente, almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo. In caso di impedimento alla esecuzione delle operazioni di bruciatura, l’interessato, dopo aver tempestivamente preavvisato il locale Comando Carabinieri Forestale, deve inoltrare alla stessa nuova comunicazione;
- Nel caso di inosservanza delle presenti disposizioni, ferma restando l’applicazione della disciplina penale prevista in materia, verranno applicate le sanzioni di cui all’art. 12 della Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 13;
AVVERTE
Che contro la presente ordinanza quanti hanno interesse potranno fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni, al TAR Basilicata entro 60 giorni ed al Capo dello Stato entro 120 giorni, termini tutti decorrenti dalla data di notifica del presente provvedimento o della piena conoscenza dello stesso.
DISPONE
- Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, e resa nota sul sito internet del Comune e portata a conoscenza degli Uffici competenti e di tutta la cittadinanza;
- Di trasmettere la presente ordinanza, per quanto di competenza, all’Ufficio Territoriale del Governo di Potenza; al Presidente della Giunta della Regione Basilicata, al Comando della Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della perfetta esecuzione del presente provvedimento.
Rapone, 31.07.2022
IL SINDACO
(Ing. Felicetta LORENZO)
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