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30 Lug 2023 |
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OGGETTO: Divieto di sosta e di circolazione veicolare in via Alessandro Manzoni per i giorni dal 31 luglio al 4 agosto 2023
Il Sindaco
VISTA la nota del 25.07.2023, acquisita agli atti dell’Ente in data 26.07.2023 con prot. n. 3860, con la quale il Presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile, al fine di garantire la partecipazione in sicurezza dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, richiede il divieto di sosta e di circolazione veicolare su via Manzoni e, inoltre, per i residenti in via Manzoni il divieto di sosta e di circolazione dall’ingresso della scuola elementare fino all’incrocio di via Manzoni con viale della Libertà dal giorno 31.07 2023 al 04.08.2023; CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità locale tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta; RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento del campo scuola organizzato di Volontari della Protezione Civile San Vito Martire di Rapone e il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni; VISTO l’art.7, comma 1, del D. Lgs. 285/92 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni; VISTO l’art.54 del D.L.vo. 18/8/2000 n.267; ORDINA CHE nei giorni dal 31.07.2023 dalle ore 7:00 fino al 04.08.2023 alle ore 21:00 è vietata la sosta e circolazione dei veicoli lungo via Alessandro Manzoni. È, altresì, vietata la sosta e la circolazione veicolare anche per i residenti lungo via Manzoni dall’ingresso della scuola elementare fino all’incrocio di via Manzoni con viale della Libertà. A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata. In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
Rapone, 28.07.2023
IL SINDACO (Ing. Felicetta LORENZO) |