Ordinanza n. 20 del 29.05.2026 del Responsabile dell’UTC: Divieto di circolazione e sosta veicolare in via Alessandro Manzoni il giorno 02.06.2026 dalle ore 16:00 alle ore 23:59.

Dettagli della notizia

Divieto di circolazione e sosta veicolare in via Alessandro Manzoni (dall’intersezione con via Nino Bixio fino all’intersezione con viale della Libertà) il giorno 02.06.2026 dalle ore 16:00 alle ore 23:59.

Data:

29 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Ordinanza

Descrizione

Il Responsabile dell’UTC

VISTO il programma predisposto dal Comitato Feste Patronali “San Vito Martire”;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del 20.05.2026 con cui si concedeva il gratuito patrocinio per l’utilizzo della palestra comunale per l’installazione di giochi gonfiabili per bambini;

RAVVISATA la necessità di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;

VISTO l’art.5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

CHE il giorno 02.06.2026 dalle ore 16:00 alle ore 23:59 è vietata la circolazione e la sosta veicolare in via Alessandro Manzoni (dall’intersezione con via Nino Bixio fino all’intersezione con viale della Libertà).

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

  • Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
  • Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
  • Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
  • Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
  • Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).

Rapone, 29.05.2026

 Il Responsabile dell’UTC

 (Arch. Maurizio Stefano Di Toro)

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 29/05/2026, 13:50