Ordinanza n. 24 del 12.06.2026 del Responsabile dell’UTC – Divieto di sosta e circolazione veicolare in occasione delle festività religiose che si terranno a Rapone nei giorni 13 giugno 2026, in onore di Sant’Antonio e 15 giugno 2026, in onore del Santo Patrono San Vito Martire

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Divieto di sosta e circolazione veicolare in occasione delle festività religiose che si terranno a Rapone nei giorni 13 giugno 2026, in onore di Sant’Antonio e 15 giugno 2026, in onore del Santo Patrono San Vito Martire

Data:

12 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Ordinanza

Descrizione

Il Responsabile dell’UTC

 

CONSIDERATO CHE nei giorni 13 e 15 giugno 2026, in occasione delle festività di Sant’Antonio e del Santo Patrono di Rapone San Vito Martire, si terranno cerimonie religiose e manifestazioni civili che richiamano nel nostro Comune molti turisti e credenti;

VISTA la richiesta del Comitato Feste Patronali “San Vito Martire” del 30.04.2026 acquisita al Protocollo dell’Ente in pari data con n. 2270, con cui si chiede la chiusura al traffico veicolare nelle strade interessate dalla processione e delle strade interessate dalle manifestazioni civili;

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comitato feste patronali “San Vito Martire” di chiusura delle strade cittadine, anche ai residenti, al fine di consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose e civili e assicurare la puntuale esecuzione dei canonici preparativi;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei festeggiamenti su citati e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;

VISTO l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. n. 285/1992 e ss. mm. ii.;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

ORDINA

CHE nel giorno 13 giugno 2025:

  • dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Corso Umberto I, via Nino Bixio, via Vittorio Emanuele, via Regina Margherita, via G. Galliano, via Roma e viale Aldo Moro;
  • dalle ore 12:00 alle ore 14:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo via Fontana Vecchia, adiacente al campo sportivo, per gli spettacoli pirotecnici;
  • dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo via Nino Bixio, Corso Umberto I, viale Aldo Moro, via San Vito, via Europa e piazza Unità d’Italia per l’esibizione degli artisti.

CHE nel giorno 15 giugno 2025:

  • dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Corso Umberto I, via Nino Bixio, via Vittorio Emanuele, via Regina Margherita, via G. Galliano, via Roma, via San Vito, via Europa e viale Aldo Moro;
  • dalle ore 17:00 alle ore 02:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Corso Umberto I, viale Aldo Moro, via San Vito, via Europa e piazza Unità d’Italia per l’esibizione degli artisti;
  • dalle ore 20:00 alle ore 02:00 è vietata la sosta dei veicoli in via San Vito dall’incrocio della strada del cimitero con la strada rurale per Pescopagano (Contrada Carusiello) per gli spettacoli pirotecnici.

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

  • Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
  • Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
  • Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
  • Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
  • Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).

Rapone, 12.06.2026

  Il Responsabile dell’UTC

 (Arch. Maurizio Stefano Di Toro

Ultimo aggiornamento: 12/06/2026, 12:13