Descrizione
Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale
VISTA la nota prot. 3561 del 24.06.2026 con cui la ditta Santoro S.r.l. comunica l’inizio dei lavori riguardanti fresature e rifacimento asfalti a seguito dei lavori nell’ambito dell’Accordo Quadro per la realizzazione di camerette e la sostituzione delle condotte nel territorio della Basilicata – Lotto A;
CONSIDERATO che gli interventi nell’ambito dell’Accordo Quadro di cui sopra hanno compromesso il manto stradale;
RAVVISATA la necessità di provvedere al ripristino e più precisamente al rifacimento totale del manto stradale nelle strade interessate dai lavori;
RAVVISATA inoltre la necessità di regolare il traffico veicolare per garantire il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra;
VISTI l’art.5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle competenze dei responsabili;
ORDINA
Il divieto di circolazione e di sosta veicolare lungo via Nino Bixio e Corso Umberto I dal giorno 01.07.2026 al giorno 03.07.2026 dalle ore 07:00 alle ore 18:00 e comunque fino al termine dei lavori.
AVVERTE
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la ditta incaricata dell’esecuzione dei lavori provveda, a propria cura e spese, ad apporre la segnaletica mobile e di cantiere per tutta la durata dei lavori.
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ),
- Ditta Santoro S.r.l. con sede in Contrada Pesco 3 – Atella (PZ).
Rapone, 30.06.2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)