Ordinanza sindacale n. 33 del 06.07.2026 – Campagna di prevenzione 2026 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie – pulizia verde urbano e periurbano

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Campagna di prevenzione 2026 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie – pulizia verde urbano e periurbano

Data:

06 Luglio 2026

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Ordinanza

Descrizione

IL SINDACO

VISTI

  • la Legge Regionale nr. 28 dell’11 giugno 1997, con la quale si dettano “Nuove norme per la bruciatura delle stoppie e di altri residui vegetali di colture cerealicole”;
  • la Legge Regionale 10/11/98, n.42, recante “Norme in materia forestale” ed in particolare l’articolo11 – Servizio Antincendio;
  • la Legge 21/11/2000, n.353 “Legge quadro in materia di incendi boschivi”;
  • la L. R. n. 22 del 21/6/2002 la quale apporta modifiche ed integrazioni alla L. R. 11/6/1997, n.28;
  • la Legge Regionale 22/02/2005 n.13, “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”;
  • la D.G.R. n. 369 del 15 maggio 2024, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il Piano Antincendio Regionale (P.A.R.) per il triennio 2024 – 2026;
  • la nota Prot. n. 0011646 del 11.06.2026, acquisita al protocollo dell’Ente in data 12.06.2026 con n. 3280, con la quale la Questura di Potenza Ufficio di Gabinetto comunica che il Gabinetto del Ministero dell’Interno, con circolare n. 4522/114/113/Uff. III Prot. Civ. del 29 maggio 2026, ha fornito le indicazioni alle Amministrazioni coinvolte in materia affinché contribuiscano a migliorare l’efficacia degli interventi ciascuno per la propria competenza ad intensificare i servizi di vigilanza come prevenzione e controllo del territorio al fine di prevenire comportamenti dolosamente finalizzati a causare incendi boschivi o distrazioni che possano accidentalmente innescarli;
  • il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 162 del 17.06.2026 con il quale viene fissato il periodo di grave pericolosità di incendi boschivi dal 1° Luglio al 15 Settembre 2026;
  • la Legge 15/05/1997, nr.127 e s.m.i.;
  • il D.lgs. n.1 del 2018 “Codice di protezione civile” che all’art.16 comma 1 individua il rischio incendi boschivi quale tipologia di rischio di interesse del Servizio nazionale di protezione civile;
  • l’art. 54 del d. lgs. n. 267/00, che attribuisce al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire eleminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e a sicurezza urbana;

 

CONSIDERATO CHE

  • durante la stagione estiva, a causa delle temperature elevate e della mancanza di piogge, la presenza di vegetazione spontanea, di sterpaglie, di rovi e di altro materiale secco, all’interno ed all’esterno del centro abitato, rappresenta un serio rischio per l’innesco di incendi, che possono propagarsi su aree boscate, cespugliate o arborate, eventuali strutture e infrastrutture antropizzate situate in queste aree, oltre che su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi alle medesime aree, o ancora estendersi e colpire aree urbane, densamente, costruite e popolate;
  • disastroso è il danno procurato, ogni anno, all’ambiente dagli incendi: si assiste alla perdita di interi ecosistemi ed alla distruzione di inestimabili superfici alberate che garantiscono la protezione del suolo e custodiscono consistenti riserve di biodiversità. Il territorio subisce alterazioni tali da comprometterne la sua stabilità idrogeologica. Oltre alla distruzione di aree naturali e rurali, gli incendi, molto spesso, possono colpire infrastrutture e causare vittime;
  • il territorio della Regione Basilicata è stato suddiviso in quattordici zone omogenee per pericolosità da incendi boschivi, sulle quali, ogni giorno, il Centro Funzionale della Regione Basilicata effettua una previsione di pericolosità che viene poi sintetizzata nel Bollettino di Pericolosità da Incendi Boschivi.

RICHIAMATA la legge la legge regionale n. 13/2005 “Norme per la protezione dei boschi dagli incendi”, il cui art. 7 comma 1 così recita:

“1.Nel territorio della Regione Basilicata è fatto divieto:

  1. bruciare gli arbusti e le erbe lungo le strade comunali, provinciali, statali, le autostrade e le ferrovie, salvo l’abbruciamento per interventi di prevenzione antincendio eseguiti esclusivamente dagli Enti di cui al punto 1. del successivo Art. 8;
  2. usare in bosco apparecchi che producono faville o brace;
  3. gettare sigarette o sigari accesi o compiere altre operazioni che possono provocare incendi;
  4. abbandonare rifiuti nei boschi;
  5. usare il fuoco per l’eliminazione dei rifiuti in discarica.
  6. esercitare il pascolo per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
  7. esercitare la caccia per dieci anni nei boschi percorsi da fuoco;
  8. destinare i boschi ed i pascoli percorsi da fuochi ad uso diverso da quello preesistente alla data dell'evento per almeno quindici anni. È comunque consentita la costruzione di opere pubbliche necessarie alla salvaguardia della pubblica incolumità e dell'ambiente;
  9. realizzare, nelle aree percorse da fuoco, edifici, nonché strutture e infrastrutture da destinare ad insediamenti civili o ad attività produttive, fatti salvi i casi in cui per detta realizzazione sia stata già rilasciata, in data antecedente l'incendio e in conformità agli strumenti urbanistici vigenti a predetto evento, la relativa autorizzazione o concessione;
  10. intervenire nei boschi percorsi da fuoco con risorse pubbliche per attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale per cinque anni, salvo autorizzazione del Ministero dell’Ambiente, per le aree naturali protette di competenza nazionale, e della Regione, per le altre aree, esclusivamente per situazioni accertate di dissesto idrogeologico e di tutela di significativi ambienti naturali e paesaggistici.”;

CONSIDERATO ALTRESI’ CHE nelle aree private ricadenti all’interno del centro abitato ed in quelle limitrofe allo stesso devono essere eseguite le operazioni di sfalcio dell’erba, le potature delle essenze arboree che invadono la sede viaria o i marciapiedi, la rimozione di sterpaglie, rifiuti infiammabili e materiali combustibili, specialmente nelle zone in cui sono presenti abitazioni, strade, boschi, terreni coltivati, così da scongiurare l’innesco di incendi.

Per tutto quanto innanzi richiamato

ORDINA CHE

  • In tutto il territorio del Comune di Rapone, dalla pubblicazione del presente provvedimento FINO AL 15 SETTEMBRE 2026, È TASSATIVAMENTE VIETATO:
  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato di incendio;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • bruciare le stoppie e altri residui vegetali in tutto il territorio comunale: il processo di bruciatura, dall’accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo coadiuvato da persona idonea; le operazioni di bruciatura, con totale spegnimento, devono essere effettuate dalle ore 04.00 e terminate entro le ore 10.00, sempre in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento; il proprietario o conduttore del fondo, non oltre dieci giorni dalla conclusione della mietitrebbiatura, deve praticare lungo il perimetro una apposita “precisa” compresa tra sette e dieci metri, la stessa deve essere priva di residui vegetali o stoppie affioranti. Nel caso di fondi con superficie inferiore ad un ettaro o di superficie cerealicole contigue con altre, condotte da soggetti diversi, la precisa può essere ridotta a metri cinque, limitatamente alle linee di confini comuni; la precisa deve essere compresa fra metri dodici e metri quindici, qualunque sia l’estensione, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbondanti o adiacenti strade; il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare comunicazione al Comando Carabinieri Forestale competente territorialmente almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo. In caso di impedimento alla esecuzione delle operazioni di bruciatura, l’interessato, dopo aver tempestivamente preavvisato il locale Comando Carabinieri Forestale, deve inoltrare alla stessa nuova comunicazione;

È FATTO OBBLIGO

a proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree incolte o a verde non curato, DI PROVVEDERE ALLO SFALCIO DELL’ERBA, LE POTATURE DELLE ESSENZE ARBOREE CHE INVADONO LA SEDE VIARIA O I MARCIAPIEDI, ALLA RIMOZIONE DI STERPAGLIE, RIFIUTI INFIAMMABILI E MATERIALI COMBUSTIBILI, SPECIALMENTE NELLE ZONE IN CUI SONO PRESENTI ABITAZIONI, STRADE, BOSCHI, TERRENI COLTIVATI, così da scongiurare l’innesco di incendi, in particolare in questo periodo di massima pericolosità e quindi entro e non oltre il 15 luglio 2026 e successivamente ogni qualvolta si renda necessario.

DISPONE

che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- al Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte-Rapone;

- al Comando Stazione Carabinieri Forestale di San Fele;

- al Comando Polizia Locale;

- al Gruppo Volontari di Protezione Civile San Vito Martire di Rapone;

- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Potenza;

- alla Prefettura di Potenza;

- alla Questura di Potenza;

- alla Guardia di Finanza;

- alla Provincia di Potenza;

- alla Presidenza della Regione Basilicata;

  • Di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché nei consueti modi di diffusione.
  • Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della perfetta esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali e/o regionali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

A norma dell’art.3, comma 4 della Legge n. 241/90, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge n. 1034/71, chiunque vi abbia intenzione potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al TAR di Basilicata.

Rapone, 06.07.2026

IL SINDACO

(Ing. Felicetta LORENZO)

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Ultimo aggiornamento: 06/07/2026, 12:06