Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
VISTA la richiesta del 29.06.2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 3682, presentata dalla Referente del Movimento del Messaggio di Fatima di Rapone
RAVVISATA la necessità di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;
VISTO l’art.5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;
ORDINA
CHE i giorni 13/07/2026 e 13/08/2026 dalle ore 17:45 alle ore 19:30, è vietata la circolazione e la sosta veicolare in via dell’Artigianato dall’incrocio con Via del Calvario, Viale Aldo Moro, Via Fontana Vecchia e lo spazio antistante “L’Oasi di Nostra Signora di Fatima”, sino all’incrocio con la strada che porta al campo sportivo.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
L’interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, i veicoli all’uopo autorizzati e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
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- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).
Rapone, 08/07/2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)