Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
VISTA la richiesta del 01.07.2026, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 3752, con la quale si comunica lo svolgimento della processione religiosa in occasione della festa della Madonna del Carmine, dopo la celebrazione della Santa Messa, richiedendo nel contempo la chiusura delle strade interessate alla processione;
RAVVISATA la necessità di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;
VISTO l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. ii.;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.L.vo. 18.08.2000 n.267;
ORDINA
- CHE nel giorno 16 Luglio 2026 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Via Regina Margherita, Via Vittorio Emanuele, Via G. Galliano, Via Garibaldi, Via Roma, Corso Umberto I, Viale Aldo Moro e Via Nino Bixio;
- CHE nel giorno 16 Luglio 2026 dalle ore 19:00 alle ore 22:00 è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo Via Fontana Vecchia, adiacente al campo sportivo per gli spettacoli pirotecnici.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
L’interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, i veicoli all’uopo autorizzati e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
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- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).
Rapone, 08/07/2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano DI TORO)