Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
VISTA la nota del 01.07.2026, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con prot. n. 3769, con la quale il Presidente dell’Associazione Volontari Protezione Civile “San Vito Martire”, al fine di garantire la partecipazione in sicurezza dei bambini e ragazzi di età compresa tra i 10 e i 16 anni al campo scuola “Anch’io sono la Protezione Civile”, richiede il divieto di sosta e di circolazione veicolare su via Manzoni e, inoltre, per i residenti in via Manzoni il divieto di sosta e di circolazione dall’ingresso della scuola elementare fino all’incrocio di via Manzoni con viale della Libertà dal giorno 02.08.2026 all’08.08.2026;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità locale tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta;
RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento del campo scuola succitato e il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;
VISTO l’art. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D.L.gs.92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
- CHE dalle ore 08:00 del 02.08.2026 alle ore 21:00 del 09.08.2026, è vietata la sosta e circolazione dei veicoli lungo Via Alessandro Manzoni. È, altresì, vietata la sosta e la circolazione veicolare anche per i residenti lungo Via Manzoni dall’ingresso della scuola elementare fino all’incrocio di Via Manzoni con Viale della Libertà.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
L’interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, i veicoli all’uopo autorizzati e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
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- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Associazione Volontari Protezione Civile “San Vito Martire”;
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).
Rapone, 08/07/2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)