Ordinanza n. 38 del 09.07.2026 del Responsabile dell’UTC: Divieto di sosta e circolazione veicolare in occasione dell’evento “Gemellaggio fra Rapone e Giugliano in onore delle Fiabe di Gian Battista Basile” che si terrà a Rapone il giorno 11 luglio 2026.

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Divieto di sosta e circolazione veicolare in occasione dell’evento “Gemellaggio fra Rapone e Giugliano in onore delle Fiabe di Gian Battista Basile” che si terrà a Rapone il giorno 11 luglio 2026.

Data:

09 Luglio 2026

Tempo di lettura:

Ordinanza

Descrizione

Il Responsabile dell’UTC

VISTO il calendario eventi predisposto dall’Amministrazione Comunale di Rapone;

CONSIDERATO che il giorno 11 luglio 2026, nell’ambito dell’Intervento 10 del progetto “RaponePaesedelleFiabe#BasilicataCulladiFiabe” si terrà in Piazza XX Settembre l’evento Gemellaggio fra Rapone e Giugliano in onore delle Fiabe di Gian Battista Basile;

CONSIDERATO inoltre che l’evento di cui sopra potrebbe richiamare presumibilmente molti turisti e visitatori dei paesi limitrofi;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle suddette manifestazioni culturali e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;

VISTO gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;

ORDINA

che il giorno 11 luglio, dalle ore 18:00 alle ore 23:59 e comunque fino al termine degli eventi:

  • è vietata la sosta e la circolazione veicolare lungo Via Roma;
  • è vietata la circolazione veicolare lungo Via Nino Bixio e Corso Umberto I.

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

  • Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
  • Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
    • Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
    • Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
    • Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).

Rapone, 09.07.2026

Il Responsabile dell’UTC

(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)

 

Ultimo aggiornamento: 09/07/2026, 11:57