Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
VISTO il calendario degli eventi estivi predisposto dalla Pro Loco di Rapone;
VISTA la richiesta del 03.08.2026, acquisita al Protocollo dell’ente in pari data con n. 4353, con la quale la Presidente dell’Associazione Pro Loco Rapone chiede la temporanea interdizione della circolazione e sosta veicolare per il giorno 09.08.2026 in via Roma per consentire lo svolgimento della manifestazione in oggetto;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale” promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta;
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento delle suddette manifestazioni culturali e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
ORDINA
CHE:
- dalle ore 10:00 alle ore 23:59 del giorno 09 agosto 2026 è vietata la circolazione e la sosta dei veicoli lungo via Roma;
- dalle ore 19:00 alle ore 23:59 è vietata la circolazione e la sosta veicolare in Corso Umberto I e via Nino Bixio.
AVVERTE
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
-
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ);
- Autolinee Repole;
- Autolinee SITA.
Rapone, 07.08.2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)