Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
VISTA la richiesta del 03.08.2026, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con n. 4315, con la quale si comunica lo svolgimento della processione religiosa in occasione della Festa di San Rocco, dopo la celebrazione della Santa Messa e si chiede la chiusura delle strade interessate;
VISTA la richiesta del 12.08.2026, presentata dal Presidente dell’Associazione di Volontari Protezione Civile “San Vito Martire” ODV ed acquisita al Protocollo dell’Ente in pari data con n. 4531, con la quale si chiede il divieto di circolazione e di sosta veicolare lungo via Nino Bixio, Corso Umberto I e via Roma per il giorno 16.08.2026 per consentire il regolare svolgimento della manifestazione di serata danzante a cura della stessa associazione;
RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;
VISTO gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
CHE:
- dalle ore 18:30 alle ore 22:00 del 16 agosto 2026 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Via Regina Margherita, Via Vittorio Emanuele, Via G. Galliano, Via Garibaldi, Via Roma, Corso Umberto I, Viale Aldo Moro e Via Nino Bixio;
- dalle ore 20:00 alle ore 23:00 del 16 agosto 2026 è vietata la sosta e la circolazione veicolare nei pressi del campo sportivo sito in via Fontana Vecchia per consentire lo spettacolo pirotecnico;
- dalle ore 22:00 del giorno 16 agosto 2026 fino alle ore 02:00 del giorno 17 agosto 2026 è vietata la sosta e la circolazione veicolare in Via Roma, Via Nino Bixio e Corso Umberto I.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
L’interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, i veicoli all’uopo autorizzati e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
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- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ);
- Autolinee Repole;
- Autolinee SITA.
Rapone, 12/08/2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano DI TORO)