Descrizione
Il Segretario Comunale Responsabile f.f.
VISTA la richiesta del 03.08.2026, acquisita al protocollo dell’Ente in pari data con prot. n. 4353, con la quale l’Associazione Pro Loco Rapone chiede la temporanea interdizione della circolazione per il giorno 22 agosto 2026 per consentire lo svolgimento della manifestazione citata in oggetto, inserita nel programma Eventi Estate 2026;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, in attuazione del principio di “sussidiarietà orizzontale”, promuove, incoraggia e sostiene le iniziative delle associazioni locali volte a promuovere lo sviluppo civile, sociale e culturale della comunità locale tale per cui la richiesta formulata è meritoria di essere accolta;
RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;
VISTO gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA CHE
il giorno 22 agosto 2026 dalle ore 15:00 alle ore 23:59, è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo via Fratelli Cairoli e via Fratelli Bandiera.
AVVERTE
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e ss.mm.ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Di rendere la presente Ordinanza immediatamente esecutiva.
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone, nonché nei consueti modi di diffusione.
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
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- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ);
Rapone, 19.08.2026
Il Segretario Comunale Responsabile ff
(Dott. Rocco Monetta)