Ordinanza sindacale n. 32 del 01.07.2025 – Campagna di prevenzione 2025 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie – pulizia verde urbano e periurbano

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Campagna di prevenzione 2025 degli incendi boschivi e disposizioni in materia di bruciatura delle stoppie – pulizia verde urbano e periurbano

Data:

02 Luglio 2025

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Descrizione

In tutto il territorio del Comune di Rapone, dalla pubblicazione del presente provvedimento FINO AL 15 SETTEMBRE 2025, È TASSATIVAMENTE VIETATO:

  • accendere fuochi di ogni genere;
  • far brillare mine o usare esplosivi;
  • usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
  • usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
  • fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare, comunque, pericolo immediato o mediato di incendio;
  • transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
  • bruciare le stoppie e altri residui vegetali in tutto il territorio comunale: il processo di bruciatura, dall’accensione e fino allo spegnimento di ogni forma di combustione, deve essere seguito costantemente dal proprietario o conduttore del fondo coadiuvato da persona idonea; le operazioni di bruciatura, con totale spegnimento, devono essere effettuate dalle ore 04.00 e terminate entro le ore 10.00, sempre in condizioni atmosferiche normali ed in giornate prive di vento; il proprietario o conduttore del fondo, non oltre dieci giorni dalla conclusione della mietitrebbiatura, deve praticare lungo il perimetro una apposita “precisa” compresa tra sette e dieci metri, la stessa deve essere priva di residui vegetali o stoppie affioranti. Nel caso di fondi con superficie inferiore ad un ettaro o di superficie cerealicole contigue con altre, condotte da soggetti diversi, la precisa può essere ridotta a metri cinque, limitatamente alle linee di confini comuni; la precisa deve essere compresa fra metri dodici e metri quindici, qualunque sia l’estensione, lungo i confini che distano meno di cento metri da superfici boscate, rimboschite, cespugliate, a macchia mediterranea, a coltura arborea da legno, nonché da terreni a coltura agraria abbondanti o adiacenti strade; il proprietario o conduttore dei terreni interessati alle operazioni di bruciatura delle stoppie ha l’obbligo di inviare comunicazione al Comando Carabinieri Forestale competente territorialmente almeno 5 giorni prima dell’inizio della bruciatura, indicando la persona responsabile delle operazioni e l’esatta ubicazione del fondo. In caso di impedimento alla esecuzione delle operazioni di bruciatura, l’interessato, dopo aver tempestivamente preavvisato il locale Comando Carabinieri Forestale, deve inoltrare alla stessa nuova comunicazione;

E’ FATTO OBBLIGO

a proprietari, affittuari e detentori a qualsiasi titolo di terreni, aree incolte o a verde non curato, di provvedere allo sfalcio dell’erba, le potature delle essenze arboree che invadono la sede viaria o i marciapiedi, alla rimozione di sterpaglie, rifiuti infiammabili e materiali combustibili, specialmente nelle zone in cui sono presenti abitazioni, strade, boschi, terreni coltivati, così da scongiurare l’innesco di incendi, in particolare in questo periodo di massima pericolosità e quindi entro e non oltre il 15 luglio 2025 e successivamente ogni qualvolta si renda necessario.

La mancata osservanza degli obblighi e dei divieti sopra indicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali e/o regionali sulle materie disciplinate dalla presente Ordinanza.

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Ultimo aggiornamento: 02/07/2025, 18:42