Regolamenti di Disciplina

Codice disciplinare

Codice disciplinare

(decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150)

 

 

 

Art. n. 1

Obblighi del dipendente

1. Il dipendente conforma la propria condotta al dovere di contribuire alla gestione della cosa pubblica con impegno e responsabilità, nel rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità dell’attività amministrativa, anteponendo l’osservanza della legge e l’interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui. Il dipendente adegua altresì la propria condotta ai principi riguardanti il rapporto di lavoro, contenuti nel codice di comportamento allegato.

 

2. Il comportamento del dipendente deve essere improntato al perseguimento dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi istituzionali nella primaria considerazione delle esigenze dei cittadini utenti.

 

3. Nel perseguimento  delle finalità di cui al comma 2 e nell’obiettivo di migliorare costantemente la qualità del servizio, il dipendente deve in particolare:

 

a) collaborare con diligenza, osservando le norme del contratto collettivo di comparto e le disposizioni impartite dall’Amministrazione per l’esecuzione e la disciplina del lavoro anche in relazione alle norme vigenti in materia di sicurezza e di ambiente di lavoro;

 

b) rispettare il segreto d’ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme regolamentari ai sensi dell’art. 24 della L. 7 agosto 1990 n. 241;

 

c) non utilizzare, a fini personali, le informazioni di cui disponga per ragioni d’ufficio;

 

d) nei rapporti con il cittadino, prestare adeguata attenzione alle richieste di ciascuno, fornendo tutte le risposte dovute nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di esercizio del diritto di accesso, dettate dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241 e dai relativi regolamenti attuativi della stessa vigenti nell’Istituto, nonché attuare le disposizioni dell’Amministrazione in ordine al D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445,  in tema di autocertificazione;

 

e) rispettare l’orario di lavoro, adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze e non assentarsi dal luogo di lavoro, senza l’autorizzazione del dirigente responsabile;

 

f) mantenere, nei rapporti interpersonali, con gli altri dipendenti e con gli utenti, una condotta corretta, astenendosi da comportamenti lesivi della dignità della persona;

 

g) non attendere, durante l’orario di lavoro, a occupazioni estranee al servizio e rispettare i principi di incompatibilità previsti dalla legge e dai regolamenti e, nei periodi di assenza per malattia o infortunio, non attendere ad attività che possano ritardare il recupero psico-fisico;

 

h) attenersi alle disposizioni che gli vengono impartite per l’esecuzione della prestazione. Se le disposizioni sono palesemente illegittime, il dipendente è tenuto a farne immediata e motivata contestazione a chi le ha impartite. Se le disposizioni sono rinnovate per iscritto, il dipendente ha il dovere di darvi esecuzione, salvo che le disposizioni stesse siano espressamente vietate dalla legge penale ovvero configurino illecito amministrativo;

 

i) vigilare sul corretto espletamento dell’attività del personale sottordinato, ove tale compito rientri nelle responsabilità attribuite;

 

j) avere cura dei beni strumentali a lui affidati;

 

k) non utilizzare beni e strumenti preordinati all’espletamento del servizio, per finalità diverse da quelle istituzionali;

 

l) non accettare compensi, regali o altre utilità in connessione con la prestazione lavorativa;

 

m) osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l’accesso ai locali dell’Amministrazione da parte del personale e non introdurre, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee all’Amministrazione stessa in locali non aperti al pubblico;

 

n) comunicare all’Amministrazione la propria residenza e, ove non coincidente, la dimora temporanea, nonché ogni successivo mutamento delle stesse;

 

o) in caso di malattia, dare tempestiva comunicazione dell’assenza all’ufficio di appartenenza, all’inizio del turno di lavoro, salvo comprovato impedimento;

 

p) astenersi dal partecipare all’adozione di provvedimenti dell’Amministrazione che possano coinvolgere direttamente o indirettamente interessi propri o di suoi parenti entro il quarto grado o conviventi.

 

Art. n. 2

Codice disciplinare

1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati dall’art. 1 danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari :

 

a) rimprovero verbale;

 

b) rimprovero scritto (censura);

 

c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;

 

d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;

 

e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;

 

f) licenziamento con preavviso;

 

g) licenziamento senza preavviso.

 

 

 

2. Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza ed in conformità di quanto previsto dall’art. 55 del D. Lgs. 165/2001 il tipo  e l’entità di ciascuna sanzione sono determinati in riferimento ai seguenti criteri generali:

 

a) intenzionalità del comportamento, grado di negligenza, imprudenza o imperizia dimostrate,tenuto conto anche della prevedibilità dell’evento;

 

b) rilevanza degli obblighi violati;

 

c) responsabilità connesse alla posizione di lavoro occupata dal dipendente;

 

d) rilevanza del danno o grado di pericolo arrecato all’amministrazione, agli utenti o a terzi e del disservizio determinatosi;

 

e) sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, con particolare riguardo al comportamento del lavoratore nei confronti dell’amministrazione, degli altri dipendenti e degli utenti, nonché ai precedenti disciplinari nell’ambito del biennio previsto dalla legge;

 

f) concorso nell’infrazione di più lavoratori in accordo tra di loro.

 

3. La recidiva, nelle infrazioni previste ai commi successivi commi 5, 6 e 7, già sanzionate nel biennio di riferimento, comporta una sanzione di maggiore gravità fra quelle previste nell’ambito dei medesimi commi.

 

4. Al dipendente responsabile di più infrazioni compiute con un’unica azione od omissione o con più azioni o omissioni tra loro collegate ed accertate con un unico procedimento, è applicabile la sanzione prevista per la mancanza più grave se le suddette infrazioni sono punite con sanzioni di diversa gravità.

 

5. La sanzione disciplinare dal minimo del rimprovero verbale o scritto al massimo della multa di importo pari a 4 ore di retribuzione si applica al dipendente,graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 2, per :

 

a) inosservanza delle disposizioni di servizio, dell’orario di lavoro e delle norme da osservare in caso di malattia;

 

b) condotta non conforme ai principi di correttezza verso l’amministrazione,gli  altri dipendenti ovvero verso il pubblico;

 

c) negligenza nell’esecuzione dei compiti assegnati o nella cura dei locali o altri beni strumentali  affidati al dipendente in ragione del servizio e alla cui custodia e vigilanza egli sia tenuto in relazione alle sue responsabilità;

 

d) inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro quando non ne sia derivato un pregiudizio per il servizio o per gli interessi dell’amministrazione o di terzi;

 

e) rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell’amministrazione, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 6 della legge n. 300 / 1970;

 

f) insufficiente rendimento nell’assolvimento dei compiti assegnati, tenuto conto dei carichi di lavoro;

 

g) altre violazioni dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo per l’amministrazione,  per gli utenti o per terzi.

 

L’importo delle ritenute per multa sarà introitato dal bilancio  dell’amministrazione e destinato ad attività sociali a favore dei dipendenti.

 

 

6. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni si applica graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al comma 2  per :

 

 

a) recidiva nelle mancanze previste dal comma 5 che abbiano comportato l’applicazione del massimo della multa;

 

b) particolare gravità delle mancanze previste al comma 5;

 

c) ingiustificato ritardo, fino a 10 giorni, nel raggiungere la sede assegnata dall’amministrazione;

 

d) svolgimento, durante le assenze per malattia o infortunio, di attività che ritardino il recupero psico-fisico;

 

e) comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti, degli utenti o di terzi;

 

f) manifestazioni ingiuriose nei confronti dell’Amministrazione, fatte salve le manifestazioni di libertà di pensiero ai sensi dell’art. 1 della legge n. 300/1970;

 

g) atti e comportamenti, ivi comprese le molestie sessuali, lesivi della dignità della persona;

 

 

7. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di 6 mesi si applica, graduando l’entità della sanzione in relazione ai criteri di cui al 2^ comma per:

 

a) recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma 6 quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste dallo stesso  comma 6 presentino caratteri di particolare gravità;

 

b) occultamento da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell’amministrazione o ad essa affidati;

 

c) rifiuto ingiustificato di collaborare con l’Autorità disciplinare procedente ovvero resa di dichiarazioni false o reticenti relative ad informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso la cui conoscenza sia legata  a ragioni di ufficio o di servizio;

 

d) insufficiente persistente scarso rendimento dovuto a comportamento negligente;

 

e) esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo;

 

f) atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona;

 

g) alterchi con ricorso a vie di fatto negli ambienti di lavoro, nei riguardi di altri dipendenti, di utenti o di terzi;

 

h) violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti da cui sia comunque derivato grave danno all’Amministrazione, agli utenti o ai terzi”.

 

 

Nella sospensione dal servizio prevista dal presente comma, il dipendente è  privato della retribuzione fino al decimo giorno mentre, a decorrere dall’undicesimo, viene corrisposta allo stesso l’indennità di cui al  successivo art. 8,comma 9^, nonché gli assegni del nucleo familiare ove spettanti. Il periodo di sospensione non è, in ogni caso, computabile ai fini dell’anzianità di servizio.

 

8.  La  sanzione disciplinare del licenziamento con preavviso si applica per violazioni di gravità tale, da compromettere gravemente il rapporto di fiducia  con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro. Tra queste sono da ricomprendersi in ogni caso le seguenti:

 

 

a) recidiva plurima, almeno tre volte nell’anno, in una delle mancanze previste ai commi 6 e 7 ,anche se di diversa natura,o recidiva, nel biennio, in una mancanza che abbia comportato l’applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, salvo quanto previsto al comma 9, lett.b);

 

b) insufficiente rendimento, valutato dall’amministrazione secondo le disposizioni legislative e contrattuali, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione lavorativa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione o dal codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

 

c) ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’Istituto per riconosciute e motivate esigenze di servizio nel rispetto delle vigenti procedure in relazione alla tipologia  di mobilità attivata;

 

d) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione;

 

e)      responsabilità penale, risultante da condanna passata in giudicato, per delitti commessi fuori dal servizio e pur non attinenti in via diretta al rapporto di lavoro, ma che per la loro specifica gravità non siano compatibili con la prosecuzione del rapporto;

 

f)       recidiva  nel  biennio, anche  nei  confronti  di persona diversa, di

sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori e di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un collega al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo.

 

 

9. La sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso si applica per violazioni dei doveri di comportamento, anche nei confronti di terzi, di gravità tale da compromettere irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’amministrazione e da non consentire la prosecuzione, neanche provvisoria, del rapporto di lavoro. In particolare, la sanzione si applica nelle seguenti fattispecie:

a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l’alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolenti, ovvero giustificazione dell’assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesti falsamente uno stato di malattia;

 

b) reiterazione, nell’ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive, o molestie, o minacciose, o ingiuriose o comunque dell’onore e lesive della dignità personale altrui;

 

c) condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità;

 

d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressione di carriera;

 

e) commissione in genere – anche nei confronti di terzi – di fatti o atti dolosi, che, pur non costituendo illeciti di rilevanza penale, sono di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

 

f) condanna passata in giudicato:

 

1) per i delitti già  indicati dall’art. 1, commi 1 e 4 septies, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c) ed e) della legge n. 16 del 1992;

 

2) quando alla condanna consegua comunque l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l’estinzione, comunque denominata del rapporto di lavoro;

 

3) per i delitti indicati dall’art. 3, comma 1 della legge n. 97 del 2001.

 

 

10. Le mancanze non espressamente previste nei commi da 5 a 9  sono comunque sanzionate secondo i criteri di cui al comma 2, facendosi riferimento, quanto all’individuazione dei fatti sanzionabili,agli obblighi del dipendente previsti all’art.1 e quanto al tipo ed alla misura delle sanzioni, ai principi desumibili dai commi precedenti.

 

11. Il mancato esercizio o la decadenza dell’azione disciplinare, dovuti all’omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull’insussistenza dell’illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell’infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

 

12. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano il lavoratore dalle  eventuali responsabilità di altro genere nelle quali sia incorso.

 

13. Al codice disciplinare deve essere data la massima pubblicità esclusivamente mediante affissione in luogo idoneo accessibile e visibile a tutti i dipendenti e/o pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione.

Pagina aggiornata il 22/11/2023