Descrizione
IL SINDACO
VISTO l'art.21 della Legge 10 aprile 1951, n°287, sul riordinamento dei giudici di Assise, sostituito dall'art.3 della Legge 5 maggio 1952, n°405;
VISTA la Legge 27 dicembre 1956, n°1441, sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise;
RENDE NOTO
- Tutti i cittadini, uomini e donne, residenti nel Comune che, non essendo iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n°287, per l'esercizio delle funzioni rispettivamente di GIUDICE POPOLARE DI CORTE DI ASSISE o di CORTE DI ASSISE DI APPELLO e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12, sono invitati a iscriversi, entro il 31 luglio p.v. negli elenchi integrativi comunali;
- I giudici popolari devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
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- Cittadinanza Italiana,
- Buona condotta morale,
- Età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni,
- Licenza di scuola media di primo grado per i Giudici di Corte di Assise,
- Licenza di scuola media di secondo grado per i Giudici di Corte di Assise di Appello.
- Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
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- I magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario.
- Gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato, in attività di servizio.
- I ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione.
IL SINDACO
Ing. Felicetta LORENZO