Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
CONSIDERATO CHE il giorno 07 giugno 2026, si terrà la processione religiosa del Corpus domini;
DATO ATTO CHE si ritiene opportuno accogliere la richiesta del Comitato feste patronali “San Vito Martire” di chiusura delle strade cittadine, anche ai residenti, al fine di consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose e civili e assicurare la puntuale esecuzione dei canonici preparativi;
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei festeggiamenti su citati e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;
VISTO l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. ii.;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;
ORDINA
CHE il giorno 07 giugno 2026:
- dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo via Regina Margherita, via Nino Bixio, Corso Umberto I, via Vittorio Emanuele, via G. Galliano, via Roma, viale Aldo Moro;
- dalle ore 08:00 alle ore 14:00 è vietata la circolazione e la sosta veicolare in via San Vito e via Europa (eccetto residenti);
- dalle ore 11:00 alle ore 14:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo via Fontana Vecchia, adiacente al campo sportivo, per gli spettacoli pirotecnici;
- dalle ore 17:00 alle ore 24:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo via Roma;
- dalle ore 19:00 alle ore 24:00 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo Corso Umberto I, via Nino Bixio e viale Aldo Moro.
AVVERTE
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).
Rapone, 05.06.2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)