Ordinanza n. 22 del 10.06.2026 del Responsabile dell’UTC – Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare il giorno 12 giugno 2026, in occasione della festività religiosa “Sacro Cuore di Gesù”

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Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare il giorno 12 giugno 2026, in occasione della festività religiosa “Sacro Cuore di Gesù”

Data:

10 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Ordinanza

Descrizione

Il Responsabile dell’UTC

CONSIDERATO CHE il giorno 12 giugno 2026, si terrà la processione religiosa del Sacro Cuore di Gesù;

VISTA la richiesta del 08.06.2026 acquisita al Protocollo dell’Ente in pari data con n. 3184, con cui il parroco di Rapone chiede la chiusura al traffico veicolare nelle strade interessate dalla processione;

DATO ATTO CHE si ritiene opportuno accogliere la richiesta, al fine di consentire il regolare svolgimento delle celebrazioni religiose;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei festeggiamenti su citati e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;

VISTO l’art. 7, comma 1, del D. Lgs. 285/1992 e ss. mm. ii.;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss. mm. ii.;

VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/8/2000;

ORDINA

CHE

  • il giorno 12 giugno 2026 dalle ore 17:00 alle ore 22:30 è vietata la sosta e la circolazione dei veicoli lungo via Regina Margherita, via Nino Bixio, Corso Umberto I, via Vittorio Emanuele, via G. Galliano, via Roma, viale Aldo Moro, via Fratelli Bandiera e via Fratelli Cairoli;
  • il giorno 12 giugno 2026 dalle ore 20:00 alle ore 22:00 è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo via Fontana Vecchia per gli spettacoli pirotecnici.

AVVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

  • Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
  • Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
  • Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
  • Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
  • Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).

Rapone, 10.06.2026

Il Responsabile dell’UTC

(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)

 

Ultimo aggiornamento: 10/06/2026, 13:23