Ordinanza n. 27 del 23.06.2026 del Responsabile dell’UTC – Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare in occasione del “Rapone Fiaba Festival: Edizione 2026” che si terrà nei giorni 26 – 27 – 28 giugno 2026.

Dettagli della notizia

Interdizione temporanea della sosta e della circolazione veicolare in occasione del “Rapone Fiaba Festival: Edizione 2026” che si terrà nei giorni 26 – 27 – 28 giugno 2026.

Data:

23 Giugno 2026

Tempo di lettura:

Ordinanza

Descrizione

Il Responsabile dell’UTC

PREMESSO che nei giorni 26 – 27 – 28 giugno 2026 si terrà l’annuale evento del “Rapone Fiaba Festival” Edizione 2026 promosso dall’Amministrazione Comunale;

CONSIDERATO che l’evento in oggetto attira nel Comune di Rapone numerosi turisti e che lo stesso si svolge in varie strade e piazze del paese;

CONSIDERATO inoltre che, nella serata del 26 giugno 2026, si svolgerà la presentazione del Bando Borghi Linea B e in seguito si terrà lo spettacolo in forma itinerante per le strade del paese dell’Accademia degli Artisti che interesserà varie strade del centro abitato di Rapone;

RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;

VISTO l’art. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 92/285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

CHE:

  • il giorno 26 giugno 2026, dalle ore 15:00 alle ore 00.00 e comunque fino al termine dell’evento è vietata la sosta e la circolazione veicolare lungo via Nino Bixio, Corso Umberto I e via Roma;
  • nei giorni 27 - 28 giugno 2026 è vietata la sosta veicolare per l’intera giornata lungo le seguenti strade: Corso Umberto I, via Nino Bixio, via Vittorio Emanuele, via Regina Margherita, area antistante la Chiesa Madre “San Nicola Vescovo” in via Vittorio Emanuele, via Galliano, via Garibaldi, via Roma, via Daniele Manin, via F.lli Bandiera, via F.lli Cairoli, piazzale antistante garage comunali in Via Fontana vecchia; è inoltre vietata, lungo le stesse strade, la sosta e circolazione veicolare dalle ore 13:00 alle ore 24:00;

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

L’interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate, i veicoli all’uopo autorizzati e, ove possibile, se strettamente necessario e ove non altrimenti accessibili e/o non vi siano soluzioni alternative, i veicoli con comprovata necessità di accesso alle farmacie di turno a bordo di veicolo privato.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

DISPONE

  • Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
  • Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
  • Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
  • Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
  • Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).

Rapone, 23/06/2026

Il Responsabile dell’UTC

(Arch. Maurizio Stefano DI TORO)

Ultimo aggiornamento: 23/06/2026, 14:10