Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
VISTA la richiesta del 01.09.2026, presentata dalla Confraternita del SS. Rosario di Rapone, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data con n. 4802, con la quale si comunica lo svolgimento della processione religiosa di San Gerardo;
RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento della suddetta manifestazione religiosa e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare l’incolumità dei pedoni;
VISTI gli artt. 5, 6, 7, 37, 116, 158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n.267 del 18/08/2000;
ORDINA
CHE dalle ore 10:30 alle ore 14:00 e comunque fino al termine della manifestazione religiosa del giorno 13 settembre 2026 è vietata la circolazione e la sosta veicolare lungo via Regina Margherita, via Vittorio Emanuele, via Giuseppe Galliano, via Giuseppe Garibaldi, Corso Umberto I, viale Aldo Moro, via Roma e via Nino Bixio.
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.A.R. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D. lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
L’interdizione di cui trattasi riguarda tutte le categorie di veicoli, salvo quelli in servizio di soccorso e di emergenza, i veicoli delle Forze di Polizia e delle Forze Armate ed eventuali veicoli all’uopo autorizzati.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ);
- Autolinee Repole;
- Autolinee SITA.
Rapone, 02/09/2026
Il Responsabile dell’UTC
(Arch. Maurizio Stefano DI TORO)