Descrizione
Il Responsabile dell’UTC
PREMESSO che in data 4 novembre 2026 si svolgeranno le celebrazioni per la “GIORNATA DELL’UNITÀ NAZIONALE E DELLE FORZE ARMATE” che interesseranno il piazzale antistante la chiesa di San Nicola Vescovo in via Vittorio Emanuele;
CONSIDERATO che in occasione della cerimonia è prevista la presenza di rappresentanti istituzionali nonché dei bambini del plesso scolastico e la partecipazione dei cittadini;
RAVVISATA la necessità di assicurare un regolare svolgimento della manifestazione e di regolare il traffico dei veicoli per evitare ingorghi e tutelare la incolumità dei pedoni;
VISTO gli artt. 5, 6, 7 del “Nuovo Codice della Strada”, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
ORDINA
di istituire il divieto di transito e di sosta temporanei in via Vittorio Emanuele, nel piazzale antistante la chiesa di San Nicola Vescovo, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e comunque sino al termine della manifestazione.
AVVERTE
Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n.1034 e ss.mm.ii., chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Gli operatori di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE
- Di rendere la presente Ordinanza immediatamente esecutiva.
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune di Rapone, nonché nei consueti modi di diffusione.
- Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:
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- Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
- Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
- Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ);
Rapone, 03.11.2026
Il Responsabile dell’UTC
Arch. Maurizio Stefano DI TORO