Descrizione
IL DIRIGENTE
VISTI:
- gli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. n. 285/92 del 30/04/1992 - Nuovo codice della Strada;
- il D.P.R. n. 495/92 del 16/12/1992 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada;
DATO ATTO che a seguito delle avverse condizioni meteorologiche delle ultime ore è stato segnalato l’aggravarsi di alcune criticità presenti sulla S.P. n.41, in particolare al km 0+750 è stato riscontrato un ampio sifonamento della sede stradale e tra il km 2+550 e il km 2+950 sono stati segnalati vari smottamenti e la caduta di rami e alberi;
RITENUTO che sussiste una situazione di reale e imminente pericolo per la pubblica incolumità;
RILEVATO che l’art. 14, co.1, lett. b), del D.Lgs. n. 285/1992 demanda all’Ente proprietario di effettuare il controllo tecnico dell’efficienza delle strade e, in caso di decadimento delle condizioni di sicurezza, di disporne la chiusura totale;
VISTA la richiesta in via d’urgenza del Responsabile E.Q. dell’U.O. “Monitoraggio e sicurezza stradale” in ordine alla necessità di istituire in via precauzionale e con decorrenza immediata, il divieto di transito del tratto di strada in oggetto, eccetto frontisti, forze dell’ordine e mezzi di soccorso, fino a nuove valutazioni da parte degli uffici preposti;
RICHIAMATA, inoltre, la relazione trasmessa in data 24.7.2026, prot. n.29232/2026, dal Responsabile E.Q. dell’U.O. “Monitoraggio e sicurezza stradale”, relativa allo stato dei luoghi dell’arteria in questione;
RILEVATA, per quanto innanzi riportato, la necessità di procedere all’interdizione al transito della S.P. n.41 “di Rapone” nel tratto compreso tra il km 0+000 (incrocio S.P. n.2 - coordinate: 40.865229, 15.502609) e il km 3+200 (incrocio S.C. Rapone-Calitri - coordinate: 40.857659, 15.491758) eccetto residenti, frontisti, forze dell’ordine e mezzi di soccorso;
RITENUTO che sussistono le condizioni per l’emanazione di un provvedimento extra ordinem;
DATO ATTO che la presente Ordinanza è emessa per ragioni di sicurezza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, del pubblico interesse e dell’integrità del patrimonio stradale;
ORDINA
- l’istituzione del divieto di transito sulla S.P. n.41 “di Rapone” nel tratto compreso tra il km 0+000 (incrocio S.P. n.2 - coordinate: 40.865229, 15.502609) e il km 3+200 (incrocio S.C. Rapone-Calitri - coordinate: 40.857659, 15.491758) eccetto residenti, frontisti, forze dell’ordine e mezzi di soccorso;
- al capo cantoniere di zona, sig. Salvatore Mastroberti, di verificare il rispetto della presente Ordinanza, dei dispositivi e della segnaletica regolamentari necessari;
DISPONE che:
- copia della presente Ordinanza sia notificata a tutti gli enti interessati, ai corpi di Polizia e di soccorso;
- il presente provvedimento sia affisso all’albo pretorio per 30 giorni e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente;
AVVERTE:
- la Provincia di Potenza è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a veicoli, persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente Ordinanza;
- nei confronti degli inadempienti e dei trasgressori sono applicate le sanzioni amministrative previste dal D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”;
- avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei tempi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;
Ai sensi dell’art.3, cc.3, 4 e 5, della Legge n.241/90, si precisa che il Responsabile del Procedimento è l’ing. Gianluca Cuomo, Responsabile E.Q. dell’U.O. “Monitoraggio e sicurezza stradale”, al quale è possibile rivolgersi per chiarimenti o informazioni.
Il Dirigente
Ing. Enrico Spera