Ordinanza n.8 del 12.03.2025 del Responsabile dell’UTC – Divieto di circolazione per velocipedi e pedoni sulla pista ciclabile nei giorni dal 12/03/2025 fino ad ultimazione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO LINEARE E NUOVE CENTRALITÀ PAESAGGISTICHE DEL COMUNE DI RAPONE”

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Divieto di circolazione per velocipedi e pedoni sulla pista ciclabile nei giorni dal 12/03/2025 fino ad ultimazione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO LINEARE E NUOVE CENTRALITÀ PAESAGGISTICHE DEL COMUNE DI RAPONE”

Data:

12 Marzo 2025

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Descrizione

Divieto di circolazione per velocipedi e pedoni sulla pista ciclabile nei giorni dal 12/03/2025 fino ad ultimazione dei “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO LINEARE E NUOVE CENTRALITA’ PAESAGGISTICHE DEL COMUNE DI RAPONE” D.G.R. N. 496/2022 – Progetti per le azioni di compensazione e mitigazione ambientale per i Comuni della Basilicata annualità 2021/2023 – Art. 1, comma 2, L.R. n. 53/2021. CUP: H25H23000300002 – CIG: B3267B8DF1

Il Responsabile dell’UTC

VISTO il progetto per i “LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL PARCO LINEARE E NUOVE CENTRALITA’ PAESAGGISTICHE DEL COMUNE DI RAPONE” eseguiti dall’impresa “COLANGELO LAVORI S.R.L.” che interessano l’abitato del Comune di Rapone;

CONSIDERATO che i lavori interesseranno la pista ciclabile nei giorni dal 12/03/2025 fino ad ultimazione dei lavori;

RAVVISATA la necessità di assicurare il regolare svolgimento dei lavori su citati e di regolare il traffico ciclabile e pedonale per tutelare l’incolumità dei pedoni;

VISTO l’art.5,6,7,37,116,158 e 159 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 285/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada”, emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.L.vo. 18/8/2000 n.267;

ORDINA

CHE nei giorni dal 12/03/2025 fino alla data di ultimazione dei lavori è vietata la circolazione di velocipedi e pedoni sulla pista ciclabile (ad esclusione del sabato e della domenica), per consentire all’impresa esecutrice di dare corso ai lavori in oggetto.

A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. n.285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

Gli agenti della forza pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Rapone, 12.03.2025

Il Responsabile dell’UTC

(f.to Arch.MaurizioStefano DI TORO)

Ultimo aggiornamento: 12/03/2025, 10:51