Descrizione
IL SINDACO
VISTA la L.R n. 46 del 30.11.2018 ad oggetto “Disposizioni in materia di randagismo e tutela degli animali da compagnia di affezione;
RICHIAMATA la D.G.R. n. 749 del 12.06.2012 recante “Lotta al randagisimo”;
RICHIAMATA inoltre l'Ordinanza del Ministero della Salute del 6 agosto 2008 — Ordinanza contingibile ed urgente concernente misure per l’identificazione e la registrazione della popolazione canica;
CONSIDERATO che, a seguito di segnalazioni da parte dei cittadini, è stata evidenziata la presenza sul territorio di una cagnolina presumibilmente non sterilizzata, che costituiva presupposto di richiamo per branchi potenzialmente pericolosi;
PRESO ATTO che in data 23.02.2026 la Polizia Locale del Comune di Rapone, assistita dalla società Lucania Dog s.r.l., referente per l'accalappiamento nonché la sterilizzazione e custodia dei cani catturati, interveniva nel comune di Rapone, in via Fontana vecchia catturando la cagnolina di razza meticcia, colore del mantello tigrato, taglia media, di anni 2, ai fini della reimmissione sul territorio come cane di quartiere in seguito a tutte le procedure sanitarie previste dalla Legge, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 46/2018;
PRESO ATTO inoltre che è stata acquisita al protocollo dell’Ente con n. 2153 del 23.04.2026 la documentazione sanitaria relativa alla sterilizzazione ed il buono stato di salute del cane di cui sopra dall’U.O. igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche Aiea “C” Prot. ASP n. 40191 del 23.04.2026;
ATTESO che:
- reimmettere la cagnolina nel territorio è una scelta che favorisce il benessere dell'animale e che allo stesso tempo permette alle strutture di ricovero di funzionare come previsto dalla normativa, cioè come luogo di transito e non di detenzione a lungo termine;
- bisogna, inoltre, sottolineate che reimmettere sul territorio non significa aumentare il numero dei cani vaganti; questa cagnolina era già presente sul territorio e vi farà ritorno dopo essere stata sterilizzata, quindi senza la possibilità di riprodursi;
RICONOSCIUTA la propria competenza derivante dagli artt. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000 TUEL;
ORDINA
- la reimmissione di un cane, prelevato in data 23 febbraio 2026 (scheda di consegna n.1270), microchip n. 380260170415635 di razza meticcio, con mantello tigrato, taglia media, sesso femminile, anni 2, nello stesso luogo in cui è stato prelevato (via Fontana vecchia), dove verrà individuato come “cane di quartiere”;
- di individuare quale tutor per detta cagnolina la ..” Omissis ”;
- di dichiarare che i documenti del tutor sono conservati presso l'Ufficio Servizi Generali.
DISPONE
CHE copia della presente ordinanza venga trasmessa a:
- Lucania Dog r.l. — località Chiuse — 85048 Rotonda (PZ);
- All’ASP di Potenza O.C. Veterinaria Area C;
AVVERTE
A norma dell’articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Basilicata.
Entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971 .